- DEBITI ROTTAMABILI
Potranno essere rottamati i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 attraverso il pagamento del capitale e degli interessi iscritti a ruolo.
- MODALITÀ’ DI PAGAMENTO
Il pagamento del dovuto potrà avvenire in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2019, ovvero in un numero massimo di dieci rate consecutive e di pari importo. Tali rate scadranno il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019. Ai fini della determinazione dell’ammontare delle somme da versare si considerano unicamente gli importi già pagati. Se il debitore ha già interamente versato le medesime somme con precedenti pagamenti parziali, deve comunque dichiarare la sua volontà di aderire alla definizione per beneficiare degli effetti di quest’ultima. Restano, comunque, definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate a qualunque titolo, relativamente ai debiti definibili, anche anteriormente alla definizione.
- NOVITÀ’
Come anticipato, la Rottamazione ter si distingue dalle altre per alcuni aspetti:
* il pagamento delle somme potrà avvenire in un arco di tempo particolarmente ampio (cinque anni);
* potranno essere utilizzati in compensazione, per tutti i versamenti necessari a perfezionare la definizione, i crediti non prescritti, certi liquidi ed esigibili, per somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della P.A.;
* in caso di pagamento in forma rateale, è previsto un tasso di interesse ridotto, pari al 2% annuo;
* con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute si potrà ottenere l’estinzione delle procedure esecutive avviate prima dell’adesione alla definizione.
- PROCEDURE PER ACCEDERE AL BENEFICIO
Per aderire alla definizione occorre deve presentare, entro il 30 aprile 2019, una dichiarazione all’agente della riscossione, con le modalità e in conformità alla modulistica prevista entro l’8 novembre 2018.
Nella dichiarazione dovrà essere indicato anche il numero di rate prescelto per l’eventuale pagamento dilazionato. È possibile integrare la dichiarazione già presentata fino al 30 aprile 2019. In caso di giudizi pendenti relativi ai carichi da definire, nella dichiarazione il debitore dovrà assumere l’impegno a rinunciarvi. Tali giudizi verranno sospesi dal giudice, fino al pagamento di quanto dovuto, dietro presentazione di copia della stessa dichiarazione. Successivamente, il giudizio si estinguerà a seguito della produzione, a cura di una delle parti, della documentazione attestante i versamenti eseguiti per perfezionare la definizione. Se, invece, le somme dovute non saranno integralmente pagate, la sospensione del giudizio sarà revocata dal giudice su istanza di una delle predette parti.
Presso la M.I.A. tecnici esperti, dietro appuntamento, sono già pronti ad analizzare i singoli casi.
- CASI DI ESCLUSIONE
Sono esclusi dalla definizione agevolata:
- i recuperi degli aiuti di Stato considerati illegittimi dalla stessa Unione europea;
- i crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
- le multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.
Per qualsiasi chiarimento in merito potete contattare la Nostra struttura al seguente numero 0961.777029 o scrivere a info@miaservizi.it. Se volete aggiornamenti sulle nostre news e sui nostri servizi cliccate MI PIACE sulla pagina Facebook “Mondo Impresa Azienda” o visitare il nostro sito www.miaservizi.it .