Almeno, questa sembra l’interpretazione più probabile, visto che è stata eliminata la precedente previsione che consentiva, sotto i 30mila euro di reddito annuo da lavoro dipendente, di applicare la flat tax.
E’ evidente che la norma sembra sostanzialmente avere l’obiettivo di impedire la nascita di false Partite IVA, impedendo l’applicazione della tassa piatta a coloro che hanno come principale committente un ex datore di lavoro dipendente.
I contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni applicano il regime forfettario «se nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o hanno percepito compensi non superiori a 65mila euro».
Se il contribuente esercita diverse attività da lavoro autonomo, con differenti codici ATECO, ai fini della verifica del requisito massimo di reddito di 65mila euro deve sommare tutti i ricavi.
La nuova formulazione della legge contiene, come detto, novità per i lavoratori dipendenti che esercitano attività autonoma. Il regime forfettario riguarda esclusivamente i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni. E’ stata eliminata la norma che consentiva l’applicazione del regime agevolato a chi percepiva un reddito da lavoro dipendente fino a 30mila euro l’anno.
Resta l’esclusione dal regime forfettario per coloro che partecipano a società di persone o associazioni, imprese familiari, società a responsabilità limitata.
Non cambiano le regole di calcolo dell’imponibile al quale si applica l’aliquota del 15%, quindi resta il sistema dei coefficienti, che cambiano per le diverse tipologie di attività.
Ecco la relativa tabella:
Tipologia di attività | Coefficiente per determinare l’imponibile |
Industrie alimentari e delle bevande | 40% |
Commercio all’ingrosso e al dettaglio | 40% |
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande | 40% |
Commercio ambulante di altri prodotti | 54% |
Costruzioni e attività immobiliari | 86% |
Intermediari del commercio | 62% |
Attività dei servizi di alloggio e ristorazione | 40% |
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi | 78% |
Altre attività economiche | 67% |
I coefficienti restano gli stessi. La modifica alla tabella introdotta dalla manovra riguarda in pratica i limiti di reddito, che prima erano diversi per le varie tipologie di attività, mentre ora è stata prevista per tutti la soglia massima dei 65mila euro.
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