Dal 2019 parte la flat tax al 15% per le Partite IVA in regime forfettario che guadagnano fino a 65mila euro annui, mentre dal 2020 scatta una seconda fase che prevede un’aliquota al 20% per ricavi compresi fra i 65mila e i 100mila euro annui, sempre riferita a persone fisiche esercenti attività d’impresa o lavoro autonomo; la novità è che non possono più accedere al regime dei minimi (forfettario) coloro che esercitano anche attività di lavoro dipendente o assimilata legato per uno dei principali committenti.

Almeno, questa sembra l’interpretazione più probabile, visto  che è stata eliminata la precedente previsione che consentiva, sotto i 30mila euro di reddito annuo da lavoro dipendente, di applicare la flat tax.

E’ evidente che la norma sembra sostanzialmente avere l’obiettivo di impedire la nascita di false Partite IVA, impedendo l’applicazione della tassa piatta a coloro che hanno come principale committente un ex datore di lavoro dipendente.

I contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni applicano il regime forfettario «se nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o hanno percepito compensi non superiori a 65mila euro».

Se il contribuente esercita diverse attività da lavoro autonomo, con differenti codici ATECO, ai fini della verifica del requisito massimo di reddito di 65mila euro deve sommare tutti i ricavi.

La nuova formulazione della legge contiene, come detto, novità per i lavoratori dipendenti che esercitano attività autonoma. Il regime forfettario riguarda esclusivamente i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni. E’ stata eliminata la norma che consentiva l’applicazione del regime agevolato a chi percepiva un reddito da lavoro dipendente fino a 30mila euro l’anno.

Resta l’esclusione dal regime forfettario per coloro che partecipano a società di persone o associazioni, imprese familiari, società a responsabilità limitata.

Non cambiano le regole di calcolo dell’imponibile al quale si applica l’aliquota del 15%, quindi resta il sistema dei coefficienti, che cambiano per le diverse tipologie di attività.

Ecco la relativa tabella:

Tipologia di attività Coefficiente per determinare l’imponibile
Industrie alimentari e delle bevande 40%
Commercio all’ingrosso e al dettaglio 40%
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande 40%
Commercio ambulante di altri prodotti 54%
Costruzioni e attività immobiliari 86%
Intermediari del commercio 62%
Attività dei servizi di alloggio e ristorazione 40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi 78%
Altre attività economiche 67%

I coefficienti restano gli stessi. La modifica alla tabella introdotta dalla manovra riguarda in pratica i limiti di reddito, che prima erano diversi per le varie tipologie di attività, mentre ora è stata prevista per tutti la soglia massima dei 65mila euro.


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