Non tutti però possono accedere al Regime Forfettario ma, a differenza del 2018, il requisito richiesto per potersi avvalere del forfettario dal 2019 è solo uno:
- I contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni applicano il regime forfettario se, al contempo, nell’anno precedente: hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000,00.
In poche parole, si potrà accedere al Regime Forfettario solo se nell’anno precedente non si hanno avuto ricavi superiori ai 65.000,00 euro.
Sono stati completamente eliminati i requisiti che riguardavano:
- Limite del valore dei beni strumentali, nell’attuale regime è previsto che alla chiusura dell’esercizio il valore non deve superare l’importo di 20.000,00 euro;
- Limite spesa per lavoro dipendente, a oggi, non deve essere superiore a 5.000,00 euro annui.
Esistono, però, alcuni casi in cui anche se si rispetta il limite dei 65.000,00 euro di ricavi, si è comunque impossibilitati all’applicazione del Regime Forfettario. Nel 2019 infatti, non possono avvalersi del Regime forfettario:
- I soggetti che si avvalgono di Regimi speciali IVA o di Regimi forfetari di determinazione del reddito.
Per esempio sono escluse dal Regime Forfettario tutte le attività di:
- Agricoltura e attività connesse alla pesca
- Vendita di Sali e tabacchi
- Commercio di fiammiferi
- Editoria
- Gestione di servizi di telefonia pubblica
- Rivendita di documenti di trasporto pubblico e sosta
- Agenzie di viaggio e turismo
- Agriturismi
- Vendite a domicilio (porta a porta)
- Rivendita beni usati, di oggetti d’arte o da collezione
- Agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte o da collezione
Nel caso in cui un soggetto svolga due attività di cui una esclusa dal Regime Forfettario, automaticamente non potrà più avvalersi del regime forfettario neanche per l’altra attività.
- I soggetti non residenti, a meno che non risiedano in uno degli Stati membri dell’Unione Europea o in uno stato che abbia speciali accordi con l’Italia e che comunque producano nel territorio italiano almeno il 75% dei redditi complessivi.
- Soggetti che effettuano in via esclusiva:
- Cessioni di fabbricati;
- Cessioni di terreni edificabili;
- Cessioni di mezzi di trasporto nuovi;
- I soggetti che contemporaneamente all’attività con Partita IVA partecipano a:
- Società di persona
- Imprese familiari
- Società a responsabilità limitata
- Associazioni in partecipazione
- I soggetti che hanno percepito redditi da lavoro dipendente (o assimilati) e che esercitano attività di impresa prevalentemente nei confronti di uno dei datori di lavoro dei due anni precedenti o di soggetti ad essi direttamente o indirettamente riconducibili.
I redditi da pensione, sono considerati redditi di lavoro dipendente, pertanto saranno soggetti alle stesse loro regole e limitazioni.
Nel caso in cui si rispetti il requisito d’accesso che prevede di non aver conseguito l’anno precedente ricavi maggiori di 65.000,00 euro e non si rientri in nessuna delle cause di esclusione sopra elencate, si può dichiarare di poter accedere al Regime Forfettario.
Il Regime Forfettario è caratterizzato da un particolare meccanismo per il calcolo del reddito imponibile e quindi dell’imposta sostitutiva e dei contributi INPS da dover versare.
Mentre negli altri Regimi fiscali il reddito imponibile sul quale calcolare imposte e contributi Inps si ottiene sottraendo al fatturato lordo tutti i costi sostenuti nell’esercizio dell’attività ed è possibile inoltre detrarre o dedurre altre spese personali (come spese mediche), nel Regime Forfettario invece si applica semplicemente il coefficiente di redditività agli incassi ottenuti e non è possibile dedurre o detrarre alcuna altra tipologia di spesa.
Restano pertanto invariati i coefficienti di redditività da applicare all’ammontare di ricavi conseguiti o compensi percepiti al fine di determinare il reddito imponibile; tuttavia sono abolite le singole fasce di ricavo, attualmente in vigore, in quanto il limite di 65.000,00 è unico per tutti. Anche la misura dell’imposta sostitutiva resta pari a quella in vigore, ossia del 15%, nonché la deduzione dal reddito imponibile dell’ammontare dei contributi versati nell’anno, che spetta ancora.
Viene confermata l’applicazione, per il primo anno e i successivi 4, dell’imposta sostitutiva nella misura ridotta del 5% per le “nuove” attività e cioè nella ipotesi di non aver svolto nessuna attività nel triennio precedente, ovvero che la nuova attività non sia una mera continuazione della precedente.
Dal 2019, si assisterà quindi alla discesa nel Regime Forfettario di persone fisiche, imprese individuali e professionisti.
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