DECRETO COESIONE                                    

Parte prima: le misure per favorire la crescita dell’occupazione

SPECIALE DI APPROFONDIMENTO SCIENTIFICO

N. 10

 

DLM Digital@b MIA Centro di Ricerca e Studi Avanzati per l’Innovazione e la Digitalizzazione

 

Il Governo ha varato un pacchetto di misure studiate per rafforzare la crescita dell’occupazione e l’autoimprenditorialità, il c.d. Decreto Coesione.

In questa prima parte tratteremo degli sgravi contributivi per le assunzioni di giovani, donne specie nelle aree del Mezzogiorno.

Al fine di rafforzare e consolidare il trend positivo dei dati sull’occupazione che sta registrando il mercato del lavoro interno, il Governo reintroduce alcune misure agevolative in favore di giovanidonne e soggetti residenti nelle Regioni del meridione, che avevano concluso la loro operatività al 31 dicembre 2023.

Nel Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2024 all’interno del c.d. “Decreto Coesione” sono state approvate disposizioni atte a favorire l’assunzione stabile di giovani, donne, soggetti residenti nelle Regioni del meridione e per la riconversione del personale dipendente di grandi imprese in crisi.

Bonus Giovani

Al fine di incrementare l’occupazione giovanile stabile, viene introdotto un esonero contributivo pari al 100% dei contributi previdenziali ed entro il limite massimo di 500 euro mensili, in favore dei datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato, giovani che non abbiano compiuto il 35esimo anno di età e che non abbiano mai avuto in precedenza (nell’intera vita lavorativa) un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

L’agevolazione ha una durata massima di 24 mesi e potrà essere utilizzata per assunzioni effettuate nel periodo dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025.

Inoltre, al fine di sostenere l’occupazione giovanile nelle aree del Mezzogiorno, la misura potrà essere utilizzata anche per l’assunzione di soggetti over 35 disoccupati da almeno 24 mesi.

L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato, mentre spetta anche nei casi di precedente assunzione con contratto di lavoro di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

L’esonero contributivo difatti può essere legittimamente richiesto solo dai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, non abbiano proceduto nella medesima unità produttiva a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi.

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l’esonero contributivo in parola o di altro lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva, inoltre, se effettuato nei 6 mesi successivi all’assunzione incentivata, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.

Bonus Donne

La bozza di DL introduce una specifica agevolazione per favorire l’occupazione di lavoratrici svantaggiate, anche nell’ambito della Zona Economica Speciale unica (ZES) per il Mezzogiorno.

In favore dei datori di lavoro privati che, dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025, assumono a tempo indeterminato lavoratrici rientranti in una delle seguenti categorie:

  • donne di qualsiasi etàprive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti;
  • donne di qualsiasi etàprive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e residenti nelle Regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’UE,

viene previsto un esonero contributivo pari al 100% dei contributi a carico del datore di lavoro nel limite massimo di 650 euro su base mensile. L’esonero spetta per un periodo massimo di 24 mesi decorrenti dalla data di assunzione. Le assunzioni al fine del godimento dell’esonero in parola devono comportare un incremento occupazionale netto.

Bonus ZES

Previsto uno specifico esonero contributivo per i datori di lavoro e aziende con limite dimensionale fino a 10 lavoratori dipendenti con sede o unità produttiva ubicata nelle Regioni del Sud Italia rientranti nella Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno (Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna).

L’agevolazione è prevista per un periodo massimo di 30 mesi di durata, per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori che alla data di assunzione abbiano compiuto 35 anni di età e che siano disoccupati da almeno 12 mesi, effettuate dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025.

L’esonero, fermo restando i premi INAIL, opera sul 100% dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro nel limite massimo mensile pari a 650 euro e spetta nel caso di assunzione di soggetti che alla data dell’assunzione hanno compiuto 35 anni di età e sono privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 12 mesi.

Anche per tale agevolazione sono previste norme in favore della stabilizzazione dei rapporti di lavoro.  L’esonero contributivo infatti può essere legittimamente richiesto solo dai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, non abbiano proceduto nella medesima unità produttiva a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l’esonero contributivo in parola o di altro lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva, inoltre, se effettuato nei 6 mesi successivi all’assunzione incentivata, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito. L’efficacia dell’esonero è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea.

Riconversione del personale dipendente da grandi imprese in crisi

La bozza di Decreto introduce in via sperimentale per gli anni 2024 e 2025 uno specifico esonero contributivo rivolto ai datori di lavoro privati che, dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025, assumono, a tempo indeterminato, lavoratori che alla data dell’assunzione incentivata, risultino in forza, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di grandi imprese operanti nel territorio dello Stato con organico complessivamente pari o superiore 1.000 lavoratori e abbiano in corso trattamenti di integrazione salariale straordinaria da almeno un biennio senza soluzione di continuità nell’ambito di accordi di programma volti a gestire la transizione del lavoratori.

L’esonero è riconosciuto per un periodo massimo di 30 mesi, prevede l’abbattimento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi INAIL. Il datore di lavoro beneficiario deve inoltre garantire e assicurare almeno 200 ore di formazione in favore del lavoratore assunto. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con diritto all’esonero o di un altro lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva, se effettuato nei 6 mesi successivi all’assunzione, comporta il venir meno del diritto all’agevolazione e il recupero del beneficio già fruito. L’esonero è compatibile, con la maxi-deduzione per le nuove assunzioni previsto dalla Legge di Bilancio 2024 ed è comunque soggetto alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione Europea.

Presso DLM Digital@b MIA tecnici esperti ed Innovation Manager sono disponibili, dietro appuntamento, a fornire informazioni più dettagliate al fine di cogliere i benefici previsti nella suddetta misura.

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          A cura dell’Avv. ENRICO MAZZA

             Innovation Manager

                03/05/2024