L’INPS, con nota 286/2016, definisce le modalità di richiesta di accesso al regime agevolato. La nota contiene chiarimenti utili soprattutto per quanto riguarda le scadenze e la conseguente validità della richiesta di adesione al regime agevolato.
La presentazione della domanda per l’adesione al regime agevolato avviene tramite presentazione dell’apposito modulo che si trova nel Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti di ciascun contribuente.
L’invio di tale modulo può avvenire esclusivamente in via telematica, e le domande vengono istruite in modo automatizzato, a meno di specifico intervento. La scadenza per la presentazione della domanda è il 28 Febbraio, e la richiesta deve essere rinnovata ogni anno. Quindi, artigiani e commercianti che aderiscono al nuovo Regime dei Minimi Forfettario, e che esercitavano l’attività già nel 2015, devono pertanto presentare la domanda per l’agevolazione contributiva 2016 entro il prossimo 28 Febbraio.
La nuova agevolazione contributiva prevede pertanto uno sconto del 35% sulla quota fissa, l’imponibile si determina con il sistema forfettario previsto dal nuovo regime (applicando il coefficiente relativo alla propria tipologia di attività al reddito).
Per accedere al regime contributivo, i contribuenti oltre a rientrare nei limiti di reddito e a rispettare tutte le altre caratteristiche previste per l’accesso al regime dei minimi devono essere esercenti di attività di impresa, sono invece esclusi gli imprenditori con partecipazione in società di persone, associazioni, società a responsabilità limitata.
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