Banca d’Italia: Nuovi chiarimenti sulle modalità di segnalazione in Centrale Rischi

La Banca d’Italia, con la comunicazione del 23 marzo 2020, ha fornito importanti chiarimenti in merito alle modalità di segnalazione in Centrale Rischi delle posizioni sospese

La Banca d’Italia, in questi giorni, ha fornito importanti chiarimenti in merito alle modalità di segnalazione in Centrale Rischi delle posizioni sospese ai sensi dell’articolo 56 (cd moratoria straordinaria) del D.L. 18/2020, contenente le misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19. In particolare, la Banca d’Italia ha chiarito che :

– in caso di applicazione delle misure previste dal comma 2, lettera a) e b), le banche dovranno tenere conto dell’impossibilità di revocare in tutto o in parte i finanziamenti in discorso o della proroga del contratto; non dovranno pertanto ridurre l’importo dell’accordato segnalato in Centrale Rischi;

– in caso di applicazione delle misure previste dal comma 2, lettera c), le banche e gli intermediari finanziari dovranno tenere conto della temporanea inesigibilità dei crediti in discorso, sia in quota capitale che in sorte interessi (ove prevista); per l’intero periodo della sospensione, dovranno pertanto interrompere il computo dei giorni di persistenza degli eventuali inadempimenti già in essere ai fini della valorizzazione della variabile “stato del rapporto”.

Analoghi criteri segnaletici potranno essere utilizzati nel caso di moratorie derivanti da protocolli di intesa. In ogni caso l’impresa non potrà essere classificata come sofferenza dal momento in cui il beneficio è stato accordato.

SINTESI MISURA MORATORIA CONCESSA AI SENSI DELL’ART. 56 DEL DECRETO LEGGE N. 18/2020 “CURA ITALIA

Art. 56 – comma 2 lett. a) “per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020”;

Art. 56 – comma 2 lett. b) “per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni”;

Art. 56 – comma 2 lett. c)  “per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

 


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