Di seguito le sostanziali modifiche:
- Nell’art. 4 è stata inserita la seguente dicitura “La maggioranza numerica e di quote della costituenda cooperativa o società dovrà essere posseduta dai soggetti aventi i requisiti di cui al presente articolo, alla lettera B. II legale rappresentante deve essere un soggetto avente i requisiti di cui al presente articolo, alla lettera B“;
- non sono ammesse le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria e con la formula del contratto chiavi in mano;
- Nell’Art. 7 la dicitura “A.1” non prevede più previste le spese di fideiussione;
- All’Art. 7 è stata inserita la seguente dicitura “le spese devono essere sostenute e pagate successivamente alla data di ammissione alle agevolazioni”, pertanto le spese considerate ammissibili sono quelle effettuate nel periodo intercorrente tra la data di ammissione a finanziamento e il termine ultimo per il completamento del programma di spesa approvato;
- Sempre nell’Art. 7 è stata integrata la seguente dicitura “A.2 Macchinari, impianti ed attrezzature varie nuovi di fabbrica o usati, fermo restando quanto previsto dal DPR 196/2008 o successivo testo emanando” Pertanto I’acquisizione di materiale usato è ammissibile qualora ricorrano i seguenti presupposti:
- il venditore rilascia una dichiarazione attestante la provenienza esatta del materiale e che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non ha beneficiato di un contributo nazionale o comunitario;
- il prezzo del materiale usato non e’ superiore at suo valore di mercato ed e’ inferiore al costo di materiale simile nuovo;
- le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito sono adeguate alle esigenze dell’operazione e sono conformi alle norme e agli standard pertinenti.
- All’ Art. 7 è stata integrata la seguente dicitura “Non sono ammesse le spese per mezzi di trasporto targati, quelle relative a scorte di materie prime e ausiliarie”, pertanto é ammissibile I’acquisizione di materiale usato;
- Nell’Art. 7 è stata integrata la seguente dicitura “La somma delle spese di cui ai punti A1, A2, A3, A4, A5, B1 non può superare net complesso il 50% del totale delle spese ammissibili”, pertanto il massimale delle spese di cui ai punti A1, A2, A3, A4, A5, B1 potrà arrivare sino al 50% delle spese ammissibili anziché 40%”;
- Nell’Art. 10 è stata integrata la seguente dicitura “in caso di non ammissibilità sarà inviata la comunicazione di inammissibilità al proponente, riportante Ie motivazioni del provvedimento assunto“, pertanto in caso di non ammissibilità sarà inviata al proponente la comunicazione di non ammissibilità anziché decadenza;
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