IL CREDITO D’IMPOSTA 5.0

FOCUS INNOVATION MANAGER

SPECIALE DI APPROFONDIMENTO SCIENTIFICO

N. 11

 

Con la pubblicazione sulla GU n. 52 del 2 marzo 2024 del Decreto Legge n. 19/2024, si dà inizio al tanto atteso credito d’imposta 5.0 per gli investimenti effettuati nel biennio 2024/2025.

Ricordo che la finalità di detta misura è quella di sostenere la trasformazione digitale ed energetica delle imprese.

BENEFICIARI
Suddetto credito d’imposta è riconosciuta a tutte le imprese, di tutto il territorio dello Stato, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, che negli anni 2024 e 2025 decidono di effettuare nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici.

È opportuno precisare che il beneficio spettante è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

SOGGETTI ESCLUSI

Il credito d’imposta invece non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

INVESTIMENTI AGEVOLABILI

Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B annessi alla L. 11 dicembre 2016, n. 232 e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, a condizione che, tramite gli stessi, i progetti di innovazione conseguano complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3%, o in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%.

Rientrano tra i beni di cui all’allegato B alla L. 11 dicembre 2016, n. 232, anche:

  • i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
  • i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a).

MISURA DELL’AGEVOLAZIONE
Il credito d’imposta spetta nella seguente misura:

  • per il 35% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • per il 15% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
  • per il 5% per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno.

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

Per gli investimenti nei beni di cui all’allegato B alla L n. 232/2016, utilizzati mediante soluzioni di cloud computing, ossia con risorse di calcolo condivise e connesse, si assume anche il costo relativo alle spese per servizi imputabili per competenza.

La misura del credito d’imposta è rispettivamente aumentata:

  • dal 35% al 40%, dal 15% al 20% e dal 5% al 10%, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 10%, conseguita tramite gli investimenti nei beni che riducono detti consumi;
  • dal 35% al 45%, dal 15% al 25% e dal 5% al 15%, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 15%, conseguita tramite gli investimenti nei beni che riducono i citati consumi.

 
PROCEDURE DI RICHIESTA

Diversamente dal credito d’imposta 4.0, la fruizione del bonus relativo al piano transizione 5.0 previsto dal PNRR non sarà automatica, ma sarà disciplinata da una specifica procedura. In particolare, per poter accedere al beneficio, le imprese interessate dovranno presentare, in via telematica, sulla base di un modello che sarà messo a disposizione dal GSE (ovvero il Gestore dei Servizi energetici Spa):

  • le certificazioni energetiche, che dovranno essere rilasciate da un valutatore indipendente per attestare sia la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni sia l’effettiva realizzazione degli investimenti agevolabili;
  • una comunicazione indicante la descrizione del progetto di investimento e il relativo costo.

A sua volta, dopo avere verificato la completezza della documentazione, il GSE dovrà trasmettere telematicamente e quotidianamente al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) l’elenco delle imprese che hanno chiesto di fruire dell’agevolazione e l’importo del credito prenotato.

Quindi per l’accesso al beneficio, le imprese dovranno presentare delle comunicazioni al MIMIT Ministero delle Imprese e del Made in Italy sia prima sia dopo gli investimenti, nelle modalità e nei termini definiti con decreto dello stesso ministero.

Ribadiamo che il riconoscimento del contributo è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, secondo criteri e modalità individuate con il decreto del MIMIT, che rispetto all’investimento dovrà attestare:

  • ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni effettuati;
  • ex post, l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante e l’avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Per le piccole e medie imprese, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione di cui sopra, sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a € 10.000,00.

MODALITA’ DI COMPENSAZIONE
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione con modello F24 entro la data del 31 dicembre 2025.

L’ammontare non ancora utilizzato al 31/12/2025 è riportato in avanti ed è utilizzabile in 5 quote annuali di pari importo.
Ai fini del controllo, il MIMIT prima della comunicazione ai soggetti beneficiari, trasmette all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese ammesse a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche.

Il bonus fiscale concesso è disponibile decorsi 10 giorni dalla comunicazione ai beneficiari del provvedimento di concessione.

Un altro aspetto interessante, a parere di chi scrive è rappresentato dal fatto che detto credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell’IRAP.

CONTROLLI 
Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

A tal fine, le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni legislative.

L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’art. 8 del D. Lgs 27 gennaio 2010, n. 39.

Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a € 5.000,00.

CUMULO
Detto credito d’imposta, che non è un aiuto di Stato, non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con altre agevolazioni finanziate con fondi europei e con il credito d’imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui all’art. 1, commi 1051 e seguenti, della L. 30 dicembre 2020, n. 178 (Industria 4.0), nonché con il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica di cui all’art. 16, del DL 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 novembre 2023, n. 162.

Il credito d’imposta 5.0 invece è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

L’agevolazione in questione è, quindi, cumulabile, ad esempio, con tutti gli aiuti a favore della transizione energetica concessi con i bandi regionali a valere sul FESR.

È opportuno evidenziare, a parere di chi scrive, anche alcune precisazioni importanti fatte dal MIMIT, in particolare:

  • le modalità di richiesta dell’agevolazione nonché i contenuti, gli schemi e i dati che dovranno contenere le certificazioni sia quelle ex ante che quelle ex post e del revisore legale saranno definiti con successivi decreti attuativi;
  • la possibilità di inserire negli investimenti ammissibili gli acquisti e le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2024, senza dover attendere la pubblicazione dei decreti e la disponibilità della piattaforma telematica per la gestione delle comunicazioni con il ministero;
  • l’importanza che assumono per l’ottenimento dell’agevolazione le certificazioni, che potranno essere rilasciate dai professionisti già preposti a certificare i consumi energetici e i relativi risparmi (non è previsto quindi la costituzione di uno specifico albo come è invece avvenuto per il credito d’imposta ricerca & sviluppo);
  • la riduzione dei consumi energetici, nelle misure indicate dal decreto, è l’unico fattore per ottenere l’agevolazione e non dovrebbe produrre incertezze.

Presso il nostro Centro Studi tecnici esperti, dietro appuntamento, sono disponibili ad analizzare l’investimento onde consentire l’ottenimento del beneficio previsto dal credito d’imposta 5.0.

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Il Centro Studi DLM Digital@b MIA Centro di Ricerca e Studi Avanzati per l’Innovazione e la Digitalizzazione.

                                                                                                                                                                                                               A cura dell’Avv. ENRICO MAZZA

                                                                                                                                                                                                     Innovation Manager

                                                                                                                                                                                                   13/03/2024