DIGITAL@ MIA Centro di Ricerca e Studi Avanzati per l’Innovazione e la Digitalizzazione, da giorni ha avviato un progetto di ricerca denominato “IL TUO SUPERBONUS” che ha come obiettivo quello di focalizzare l’attenzione sulla effettiva capacità fiscale.
Con la conversione del Decreto Rilancio (34/2020) in legge del 17 luglio 2020 (n. 77), pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 18 luglio 2020, tutti gli attori coinvolti contribuenti/beneficiari, imprese, amministratori di condomini, professionisti (ingegneri, architetti, commercialisti, avvocati, ecc.) istituti di credito ed intermediari finanziari si sono attivati per capire come questa, che sicuramente rappresenta un’interessante opportunità, possa essere da ognuno di loro colta.
Nell’analisi della misura da parte degli addetti ai lavori e sulla stampa, anche quella specializzata, si è prestato grande attenzione su come si attiva il superbonus, su chi può essere beneficiario, sugli interventi agevolabili, sui requisiti degli interventi, sulle due interessanti alternative alle detrazioni (credito di imposta e lo sconto in fattura) nonché su tutti gli adempimenti procedurali per godere di questa opportunità.
Si è invece trascurato un aspetto fondamentale che, a parere di chi scrive, è il punto di partenza, è l’informazione base da cui derivano tutti gli altri ragionamenti, ovvero la c.d.
“CAPACITA’ FISCALE”
Se ciò che dà diritto al superbonus è la detrazione d’imposta, possiamo affermare, salvo modifiche, che il superbonus è ammesso entro il limite che trova capienza nell’imposta annuale derivante dalla dichiarazione dei redditi, relativa al periodo di imposta di sostenimento della spesa, dichiarazione da presentare nell’anno successivo.
Se sarà così possiamo affermare che:
- per spese sostenute dal 01/07/2020 al 31.12.2020 nella dichiarazione (730 o modello redditi) 2021 per periodo di imposta 2020;
- per le spese sostenute dal 01.01.2021 al 31.12.2021 nella dichiarazione (730 o modello redditi) 2022 per periodo di imposta 2021.
E’ così fondamentale determinare la c.d. CAPACITA’ FISCALE, che la quota annuale di detrazione che non trova capienza nell’imposta lorda di ciascun anno, non può essere utilizzata in diminuzione dell’imposta lorda dei periodi d’imposta successivi, né essere chiesta a rimborso.
A luce di quanto appena esposto possiamo dedurre che il SUPERBONUS che tutti i contribuenti sono in procinto di godere, presenta il rischio di non poter essere fruito nella sua interezza, atteso che il limite massimo per la detrazione è determinato dalla capienza IRPEF di ogni singolo contribuente.
Un esempio, farà capire meglio il concetto: il signor Rossi sostiene a luglio 2020 una spesa di € 30.000,00 per interventi da superbonus.
In virtù del beneficio introdotto, al contribuente Rossi spetta un importo a titolo di detrazione pari a € 33.000,00, ovvero il 110% della spesa sostenuta.
Il signor Rossi intende utilizzare l’importo della detrazione in sede di dichiarazione dei redditi (modello Redditi 2021 periodo di imposta 2020): l’importo dovuto a beneficio può essere detratto in 5 quote di pari importo, per cui gli spetterà la detrazione di € 6.600,00 per ciascun anno.
Ammettiamo che l’imposta lorda, per il periodo d’imposta 2020 del Sig. Rossi è pari a € 6.300,00, la differenza di € 300,00 (6.300 – 6.600) non può essere detratta per incapienza, pertanto si perde.
Per come esposto nell’esempio, nel caso in cui l’imposta dovuta risultasse inferiore alla quota di detrazione, il contribuente non capiente perderà quota parte del beneficio.
Detto principio tributario è confermato, ai sensi dell’art. 121 del decreto rilancio, anche per le soluzioni c.d. soluzioni alternative (sconto in fattura e crediti d’imposta) tant’è che seguono le stesse sorti temporali, per cui saranno fruibili con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione.
Infatti anche per il credito di imposta la regola della quota non utilizzata nell’anno è persa, cioè non potrà essere fruita negli anni successivi, e come per le detrazioni non potrà essere richiesta a rimborso per come disposto dal comma 3 dell’art. 121 DL 34/20.
E’ altrettanto vero vi sono delle eccezioni concesse per il credito d’imposta da superbonus rispetto agli altri crediti di imposta, ma queste si riferiscono:
- al limite generale di compensabilità (previsto dall’art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388) che è pari a 700.00,00 (elevato a 1 milione per il solo 2020);
- al limite di 250.000,00 euro applicabile ai crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi;
- al fatto che a questo credito di imposta non si applica il divieto di utilizzo dei crediti in compensazione, in presenza di debiti iscritti a ruolo per importi superiori a 1.500,00 euro.
A questo punto, il tanto atteso beneficio fiscale del superbonus 110% presenta diversi nodi da sciogliere e vari aspetti su cui occorre far chiarezza.
La corretta applicazione è necessaria per evitare che i possibili fruitori non solo incorrano in sanzioni ma vedano anche disconosciuto tutto o parte del bonus, da parte dell’Ufficio competente.
Alla luce di quanto esposto, come possibile ottenere il massimo beneficio per i contribuenti?
A questa domanda tenta di rispondere DIGITAL@ MIA Centro di Ricerca e Studi Avanzati per l’Innovazione e la Digitalizzazione, per questo da giorni ha avviato un progetto di ricerca denominato “IL TUO SUPERBONUS” che ha come obiettivo quello di focalizzare l’attenzione sulla effettiva capacità fiscale, nonché sulla possibilità per il contribuente di “spendere” per intero il credito che potrebbe maturare in presenza di spese sostenute a fronte di interventi da superbonus.
E’ inutile precisare che deve essere analizzato caso per caso, fermo restando che l’obiettivo è quello di raggiungere il massimo beneficio.
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