Emergenza Coronavirus: Il nuovo elenco delle attività consentite

E’ stato modificato l’allegato 1 del DPCM del 22 marzo 2020, riportante la lista delle attività consentite durante questa fase di emergenza sanitaria

Nella giornata del 25 Marzo sono intervenute alcune modifiche all’allegato 1 del DPCM del 22 marzo 2020, riportante la lista delle attività consentite durante questa fase di emergenza sanitaria

Alle imprese che non erano state sospese dalla scorsa versione del decreto e che, per effetto del nuovo, dovranno interrompere la propria attività, sarà consentita la possibilità di ultimare le attività necessarie alla sospensione, inclusa la spedizione della merce in giacenza, fino alla data del 28 marzo 2020. Alle fabbriche interessate dal provvedimento viene, dunque, concesso un massimo di tre giorni per prepararsi allo stop. La lista emersa dall’intesa tra governo e sindacati non cambia di molto il numero delle attività che resteranno aperte ma escono alcuni capitoli ed entrano altre voci più dettagliate che delimitano alcuni settori.

LE ATTIVITÀ ESCLUSE DAL NUOVO DECRETO – Escono i codici relativi alla fabbricazione di spago, corde, funi e reti e di articoli in gomma, tra cui pneumatici. Via anche la fabbricazione di macchine per l’agricoltura e la silvicoltura e di macchine per l’industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori); esclusi il commercio all’ingrosso di altri mezzi e attrezzature da trasporto, escluse auto, moto e bici.

LE ATTIVITA’ CONSENTITE DAL NUOVO DECRETO – Inserita la fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l’imballaggio e la fabbricazione di vetro cavo; di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale; di imballaggi leggeri in metallo; di batterie di pile e di accumulatori elettrici. Ingresso anche per attività delle agenzie di lavoro temporaneo, che operano in relazione alle attività industriali e commerciali aperte, e altri servizi di sostegno alle imprese per le consegne a domicilio.

Scarica qui il Decreto Mise del 25.03.2020 .


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