Il titolare effettivo |
FOCUS ESPERTO |
SPECIALE DI APPROFONDIMENTO SCIENTIFICON. 08 |
In seguito alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Mimit avvenuta in data 9.10.2023, è diventata operativa la procedura di iscrizione nel Registro dei Titolari Effettivi.
Il nostro Centro di Ricerca e Studi ha analizzato, per informare i propri associati e non solo, gli aspetti più rilevanti. Iniziamo dalla scadenza.
La scadenza prevista è entro 60 gg, il che significa che l’ultimo giorno disponibile è l’11.12.2023 (i 60 gg scadrebbero l’8.12.23 però essendo giorno festivo che precede il sabato e la domenica slitta a lunedì).
Se l’organo amministrativo non vi provvede scatteranno le sanzioni a carico di tutti i componenti dell’organo amministrativo.
Quanto all’importo delle sanzioni questo è ridotto se l’adempimento tardivo è, comunque, eseguito entro 30 giorni dal termine (da un minimo di € 34,33 ad un massimo di € 344,00), se non vi provvedono neanche entro i successivi 30 giorni verrà irrogata la sanzione in misura piena ovvero da un minimo di € 103,00 ad un massimo di € 1.032,00.
Precisiamo in maniera ed inequivoca che i soggetti obbligati sono tutte le società di capitali, gli Enti e le Fondazioni dotati di personalità giuridica ed i Trust.
Non sono sempre e comunque obbligati le società di persone e le imprese individuali.
Dopo aver analizzato chi sono i soggetti obbligati e la scadenza dell’adempimento, diventa opportuno affrontare il tema più delicato, l’individuazione del titolare effettivo.
Chi è il titolare effettivo?
L’articolo 20, D.Lgs 231/2007, detta i criteri per l’individuazione del titolare effettivo.
Questi sono 3 e devono essere applicati con modalità scalare, ovvero prima si verifica se il primo è applicabile, poi se questo non è applicabile si utilizza il secondo e così via.
Il primo criterio è il criterio della proprietà, di cui all’articolo 20, comma 2, D.Lgs. 231/2007, che dispone che, per le società di capitali, il titolare effettivo è il socio (o i soci) che detiene (o detengono) partecipazioni superiori al 25% del capitale sociale.
Così ad esempio se nella società Alfa Srl abbiamo tre soci persone fisiche, socio A, socio B e socio C, che detengono rispettivamente il 30%, 30% e 40% del capitale sociale, l’amministratore di quella società dovrà indicare tre titolari effettivi, socio A, socio B e socio C, in proprietà diretta.
Alla stessa conclusione si deve arrivare anche nel caso in cui la quota superi suddetta soglia sommando proprietà diretta e proprietà indiretta.
Se, ad esempio, il socio C detenesse il 10% di quote, e contemporaneamente detenesse il 100% delle partecipazioni della società Gamma che a sua volta detiene il 30% delle partecipazioni in Alfa, il socio C sarebbe titolare effettivo di quest’ultima società per proprietà indiretta (con la sigla TPI), insieme al socio A e al socio B.
Le cose si complicano ulteriormente quando, nell’esempio di prima, al posto del terzo socio persona fisica abbiamo una persona giuridica (es. società).
Quindi, il socio A, persona fisica 30%, socio B persona fisica 30% e il socio Delta S.r.l. 40%.
A sua volta, il socio Delta SRL è partecipato dal socio F (persona fisica) al 70% e dal socio G (persona fisica) al 30%.
Come dovrà comportarsi l’amministratore di Alfa per individuare i titolari effettivi, oltre al socio A e al socio B che ovviamente ricoprono questo ruolo?
In una Faq pubblicata da UnionCamere è stato esaminato questo caso, ed è stato evidenziato che più di una è la soluzione, almeno 3 per ora tutte accettate.
Non è così per il socio G che detiene il 30% del 40%, ossia il sostanziale 12% nella società Alfa e, quindi, non va indicato.
La seconda tesi consiste nel verificare se i soci persone fisiche della società socia detengono in quest’ultima società quote superiori alla soglia del 25%, nel qual caso essi sarebbero da indicare quali titolari effettivi della società posta alla fine della catena partecipativa.
Nel nostro esempio, quindi, sia il socio F che il socio G dovrebbero essere indicati quali titolari effettivi della società Alfa, poiché essi detengono il 70% ed il 30% di una società che, a sua volta, detiene più del 25% nella società Alfa.
La terza tesi consiste nel verificare quale socio persona fisica detenga il controllo della società partecipante, indicando costui quale titolare effettivo, a prescindere dal meccanismo del demoltiplicatore. In base a tale tesi, il socio F è titolare effettivo nella società Alfa, e lo sarebbe anche se detenesse il mero 51% della società Delta.
Ribadiamo che per ora tutte e tre le impostazioni sono accettabili.
Se, anche in base al secondo criterio, non dovesse emergere alcun titolare effettivo, sarà necessario ricorrere al terzo criterio, ossia quello della rappresentanza legale: in tale ipotesi si avrebbe, dunque, quale titolare effettivo, il presidente del Cda (se non vi sono amministratori delegati), altrimenti andranno indicati, quali titolari effettivi, con la sigla TRA, sia il presidente del Cda che i consiglieri delegati.
Possiamo concludere l’analisi dei criteri da adottare per individuazione del titolare effettivo affermando che, per tutte le società di capitali, almeno una persona fisica deve essere indicata quale titolare effettivo.
Diventa opportuno precisare che, nel caso tutt’altro che raro, in cui un socio detenga una quota superiore al 25% e, nello stesso tempo, ricopre la carica di presidente del CDA, occorre indicare tale soggetto, quale titolare effettivo in forza della detenzione delle quote (quindi con sigla TPD) e non titolare effettivo in forza della rappresentanza legale (ipotesi che invece andrebbe indicata con la sigla TRA).
Le sezioni dei R.I. che dovranno essere implementate sono le seguenti:
- quella c.d. autonoma, per i dati e le informazioni relative alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica e di persone giuridiche private;
- quella c.d. speciale, per le informazioni sulla titolarità effettiva dei trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e degli istituti giuridici affini, stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana.
Ma la comunicazione dei dati dei titolari effettivi non si esaurisce con l’adempimento di cui si tratta, perché a regime, entro 30 giorni dal compimento dell’atto che le origina, dovranno essere comunicati sia i dati per la prima volta (in occasione per es. delle costituzioni societarie) sia le variazioni intervenute.
Ancora, annualmente, entro 12 mesi dalla prima o dall’ultima comunicazione, bisognerà dare conferma dei dati e delle informazioni comunicate.
Le imprese dotate di personalità giuridica potranno effettuare la conferma contestualmente al deposito del bilancio.
Il modello da presentare è denominato TE e dovrà essere sottoscritto digitalmente dal soggetto obbligato a tale adempimento, non essendo possibile delegare la firma della comunicazione a un professionista o a una società di servizi. Questi ultimi soggetti invece, potranno provvedere all’invio della pratica telematica.
Presso in nostro Centro di Ricerca e Studi tecnici esperti, dietro appuntamento, sono disponibili ad affrontare casi concreti di individuazione del titolare effettivo.
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A cura dell’Avv. ENRICO MAZZA
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