News n.20 del 12 Luglio 2021


L’assessorato alle Attività Economiche del Comune di Catanzaro e il Centro Studi DLM Digital@b MIA Centro di Ricerca e Studi Avanzati per l’Innovazione e la Digitalizzazione nell’ambito del progetto di ricerca “RISANA MI@”, nella qualità di partner scientifico dello Sportello Informativo “CITY HUB”presentano:

NUOVI CREDITI D’IMPOSTA PER L’UTILIZZO E L’ACQUISTO DI POS

Prosegue il tentativo del legislatore di incentivare sempre di più l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, combinandoli questa volta con il correlato obbligo di certificazione telematica dei corrispettivi.

È con il recente D.L. 99/2021 che vengono introdotte misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese.

In particolare, all’articolo 1 del citato decreto vengono introdotte specifiche disposizioni in materia di utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, con particolare riguardo alla sospensione del programma “cashback e al potenziamento del credito d’imposta spettante in relazione alle spese di utilizzo di strumenti di pagamento elettronico (tipicamente il POS).

Tralasciando la tematica del “cashback” (alla quale il citato articolo 1 dedica i primi nove commi) andiamo ad analizzare le successive disposizioni con le quali viene in primo luogo incrementata la misura prevista per il credito d’imposta già riconosciuto, ai sensi dell’articolo 22 D.L. 124/2019, agli esercenti in relazione alle commissioni addebitate per i pagamenti elettronici ricevuti da privati.

Va ricordato, in proposito, che le condizioni per fruire del credito d’imposta previsto dal richiamato articolo 22 sono le seguenti:

  • l’agevolazione in commento spetta agli esercenti attività d’impresa, arti e professioni, a condizione che nell’anno d’imposta precedente abbiano avuto ricavi e compensi di ammontare non superiore a 400.000 euro;
  • il credito d’imposta spetta nella misura del 30% sulle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate o altri mezzi di pagamento, per le sole commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali.

IL CREDITO D’IMPOSTA “POTENZIATO” SULLE COMMISSIONI

Per effetto della introduzione di un nuovo comma 1-ter all’articolo 22 D.L.124/2019, ad opera dell’articolo 1, comma 10, D.L. 99/2021, viene ora previsto che per le commissioni maturate nel periodo 01/07/2021 – 30/06/2022 il credito d’imposta è incrementato al 100% delle commissioni, nel caso in cui gli esercenti attività di impresa, arte o professioni, che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizio nei confronti di consumatori finali, adottino strumenti di pagamento elettronico collegati agli strumenti di cui all’articolo 2, comma 3, D.Lgs. 127/2015 ovvero i registratori telematici che consentono la trasmissione telematica dei corrispettivi piuttosto che strumenti di pagamento evoluto di cui al comma 5-bis del citato articolo.

IL CREDITO D’IMPOSTA PER L’ACQUISIZIONE DEGLI STRUMENTI

Con il successivo comma 11 del citato articolo 1 D.L. 99/2021 viene introdotto al D.L. 124/2019 un nuovo articolo 22-bis al fine di introdurre un nuovo credito d’imposta spettante per l’acquisto, il noleggio o l’utilizzo di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico e per il collegamento con i registratori telematici.

Nello specifico, agli esercenti attività di impresa, arte o professioni che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali e che nel periodo 01/07/2021 – 30/06/2022 acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti che consentono forme di pagamento elettronico collegati ai registratori telematici (strumenti di cui all’articolo 2, comma 3, D.Lgs. 127/2015), spetta un credito di imposta parametrato al costo di acquisto, di noleggio, di utilizzo degli strumenti stessi, nonché delle spese di convenzionamento ovvero delle spese sostenute per il collegamento tecnico tra i predetti strumenti.

LE MISURE DEL CREDITO SPETTANTE NEL PERIODO 01/07/2021 – 30/06/2022

Il credito d’imposta spetta nel limite massimo di spesa per soggetto di 160 euro, nelle seguenti misure:

  • 70 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro;
  • 40 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro;
  • 10 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.

CREDITO INCREMENTATO PER LE ACQUISIZIONI DELL’ANNO 2022

Ai medesimi soggetti di cui al comma 1 descritto in precedenza che, nel corso dell’anno 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti evoluti di pagamento elettronico che consentono anche la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica di cui all’articolo 2, comma 1, D.lgs. 127/2015, spetta un credito d’imposta nel limite massimo di spesa per soggetto di 320 euro, nelle misure di seguito indicate.

  • 100 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro;
  • 70 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro;
  • 40 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.

I crediti d’imposta richiamati dal citato articolo 22-bis D.L.124/2019, riferiti dunque all’acquisto, al noleggio o all’utilizzo di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico e per il collegamento con i registratori telematici, presentano le seguenti caratteristiche:

  • sono utilizzabili esclusivamente in compensazione orizzontale tramite modello F24 successivamente al sostenimento della spesa e vanno indicati nel modello Redditi relativo al periodo d’imposta di maturazione del credito e nei modelli Redditi relativi ai periodi d’imposta successivi, fino a esaurimento;
  • non sono rilevanti né ai fini redditi né ai fini Irap e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 109, comma 5, Tuir;
  • si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regime degli aiuti “de minimis”.

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