News n.72                                                                                                                                

Il Centro Studi DLM Digital@b MIA APS Centro di Ricerca e Studi Avanzati per l’Innovazione e le Transizioni Digitali ed Ambientali nell’ambito del progetto di ricerca “OPEN INNOVATION MIA” presenta:

OBBLIGO STIPULA POLIZZA CATASTROFALE

La legge di conversione del DL Milleproroghe in vigore dal 25 febbraio conferma lo slittamento al 31 marzo dell’obbligo sulle polizze catastrofali per le imprese tranne che per le imprese della pesca e dell’acquacoltura il cui obbligo slitta al 31 dicembre.

Il Decreto MEF su cui vi è stato un lungo lavoro di concertazione con le parti è stato pubblicato in GU n 48 del 27 febbraio ed entra in vigore il 14 marzo.

Prima di riepilogare il perimetro del nuovo obbligo, ricordiamo che esso è stato previsto dalla Legge di bilancio 2024, quindi dello scorso anno e non ancora reso effettivamente operativo.

Viene infine aggiunto che il decreto interministeriale che avrebbe dovuto fornire indicazioni operative essenziali, nella pratica ha chiarito poco, e lo ha fatto ad appena un mese dalla scadenza ultima (27 febbraio)

Riepiloghiamo il contenuto della norma e vediamo a chi si rivolge nel dettaglio.

Con il Milleproroghe si rinvia al 31 marzo del 2025, salvo ulteriori proroghe, l’obbligo, per le imprese, di stipulare un’assicurazione contro i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali. Rinvio al 31 dicembre per le sole imprese della pesca e dell’acquacoltura.

L’obbligo di cui si tratta è stato introdotto dall’articolo 1, commi da 101 a 111, della legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023), e si applica a tutte le imprese sia con sede legale in Italia che ad imprese con sede legale all’estero ma con stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione in Camera di Commercio.

Attenzione al fatto che sono invece escluse dall’obbligo assicurativo:

le imprese agricole (ex all’art. 2135 del codice civile) cui si applica la disciplina del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccità,

le imprese i cui beni immobili risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.

La polizza assicurativa dovrà riguardare i beni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, quindi:

  • Terreni e fabbricati
  • Impianti e macchinari
  • Attrezzature industriali e commerciali.

In caso di inadempimento da parte delle imprese dell’obbligo di assicurarsi entro il 31 marzo 2025 contro i rischi catastrofali sopra individuati, si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

 Le imprese che non rispettano l’obbligo di stipulare l’assicurazione contro le calamità naturali possono quindi subire effetti pregiudizievoli nell’assegnazione di dette agevolazioni o contributi pubblici. Inoltre, in caso di sinistro, queste imprese rischiano di dover affrontare ingenti perdite finanziarie che possono mettere a repentaglio la sopravvivenza stessa dell’attività.

Presso DLM Digital@b MIA APS tecnici esperti ed Innovation Manager sono disponibili, dietro appuntamento, a fornire informazioni più dettagliate al fine di cogliere i benefici previsti nella suddetta misura.

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