Requisiti per beneficiare del “Saldo e stralcio“
1. ISEE non superiore a 20 mila euro
Per estinguere i propri debiti in forma agevolata pagando una percentuale ridotta a titolo di capitale e interessi, è necessario che l’Indicatore della situazione economica (ISEE) del nucleo familiare non sia superiore ad euro 20 mila .
In particolare, la quota agevolata per il pagamento è così differenziata:
- 16%delle somme dovutea titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo con ISEE fino a 8.500 euro;
- 20% delle somme dovutea titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo con ISEE da 8.500,01 a 12.500 euro;
- 35%delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo con ISEE da 12.500,01 a 20.000 euro.
A tali importi sono da aggiungere, inoltre, le somme maturate a favore dell’Agente della riscossione a titolo di aggio e spese per procedure esecutive e diritti di notifica.
Possono aderire al “Saldo e stralcio”, sempre per i debiti rientranti nell’ambito applicativo della norma, anche i contribuenti (solo persone fisiche) per i quali, indipendentemente dal valore ISEE del proprio nucleo familiare, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione alla Definizione, sia stata aperta la procedura di liquidazione di cui all’articolo 14-ter della Legge, n. 3/2012 .
In questo caso, per i soggetti rientranti in tale fattispecie, l’importo da pagare a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione è pari al 10% di quello dovuto.
2. Tipologie di debiti definibili
Si tratta dei debiti intestati a persone fisiche, risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 derivanti dall’omesso versamento:
- di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività previste dall’articolo 36-bis del D.P.R. 600/1973e dall’articolo 54-bis del D.P.R. 633/1972, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento;
- dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionalio alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.
Possono aderire al “Saldo e stralcio”, qualora sussista la situazione di grave e comprovata difficoltà economica, anche i contribuenti che hanno già aderito alla “rottamazione-bis” e sono decaduti per non aver versato, entro il 7 dicembre 2018 tempestivamente ed integralmente le rate del piano di Definizione.
Come aderire
Per aderire al “Saldo e stralcio” è necessario presentare, entro il 30 aprile 2019, l’apposita dichiarazione di adesione:
- allacasella pecdella Direzione Regionale di Agenzia delle entrate-Riscossione di riferimento, inviando il Modello SA-ST, debitamente compilato in ogni sua parte, con particolare attenzione alla sezione relativa all’attestazione della situazione di grave e comprovata difficoltà economica, unitamente alla copia del documento di identità. La domanda deve essere trasmessa tramite posta elettronica certificata (pec);
- presso gli Sportellidi Agenzia delle entrate-Riscossione presenti su tutto il territorio nazionale (esclusa la regione Sicilia) consegnando il Modello SA-STdebitamente compilato e firmato.
Cosa succede dopo aver presentato la Domanda di adesione
1. Accoglimento del “Saldo e stralcio”
L’ Agenzia delle entrate-Riscossione invierà al contribuente entro il 31 ottobre 2019 una “Comunicazione” contenente l’ammontare complessivo delle somme dovute per l’estinzione dei debiti, con l’indicazione delle scadenze delle rate e l’importo di ciascuna di esse, unitamente ai bollettini per il pagamento.
A seconda della scelta effettuata dal contribuente, il debito sarà estinto in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2019, oppure in 5 rate così suddivise:
- 35% con scadenza il 30 novembre 2019;
- 20% con scadenza il 31 marzo 2020;
- 15% con scadenza il 31 luglio 2020;
- 15% con scadenza il 31 marzo 2021;
- il restante 15% con scadenza il 31 luglio 2021.
In caso di pagamento a rate si applica un tasso d’interesse pari al 2% annuo a decorrere dal 1° dicembre 2019.
2. Mancato accoglimento del “Saldo e stralcio”
In caso di mancato accoglimento l’ Agenzia delle entrate-Riscossione invierà al contribuente entro il 31 ottobre 2019 una “Comunicazione” di motivazione del mancato accoglimento del “Saldo e stralcio” e includerà automaticamente i debiti definibili nei benefici della Definizione agevolata 2018 (c.d. “rottamazione-ter”) fornendo altresì l’importo da pagare e le relative scadenze di pagamento.
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