Ė stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2021 il decreto Sostegni (D.L. n. 41/2021), in vigore dal 23 marzo 2021, che introduce misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da Covid-19.
Tra le misure previste dal decreto Sostegni si evidenziano: rottamazione delle cartelle,stralcio delle cartelle fino a 5000 euro, definizione agevolata degli avvisibonari, nuova sospensione dell’attività di riscossione fino al 30 aprile.
Rottamazione delle cartelle di pagamento
Decreto Sostegni – Nuovo rinvio per le rate da Rottamazione ter e del saldo e stralcio
L’art. 4, c. 1, lett. b) del DL 41/2021 (DL “Sostegni”), sostituendo il c. 3 dell’art. 68 del DL n. 18/2020, relativo al pagamento delle rate in scadenza nel 2020 delle somme dovute per le definizioni ivi contemplate (c.d. rottamazione-ter, c.d. rottamazione risorse proprie UE e c.d. “saldo e stralcio”), proroga i versamenti anno 2020 e anno 2021.
Nello specifico, la disposizione citata prevede che non si determini l’inefficacia di tali definizioni qualora il versamento delle relative rate scadenti nell’anno 2020 e di quelle scadenti il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 venga effettuato integralmente:
entro il 31 luglio 2021, per quanto riguarda le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2020;
2) entro il 30 novembre 2021, per quanto riguarda le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.
Viene fatta salva la tolleranza di 5 giorni di ritardo.
Stralcio delle cartelle fino a 5.000 euro
Tra le misure di sostegno adottate per fronteggiare l’epidemia da Covid-19, vi è quella introdotta dall’art. 4, commi da 4 a 9, del D.L. n. 41/2021, che dispone l’annullamento dei carichi fino a 5.000 Euro affidati all’agente della riscossione dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.
Secondo il comma 4 della norma in commento, l’annullamento avverrà in modo automatico, con una procedura di verifica dei requisiti da parte dell’agenzia delle entrate.
Bisognerà comunque aspettare, per il concreto avvio della misura di sostegno, l’adozione da parte del MEF, di un apposito decreto attuativo che fisserà le modalità e le date di annullamento dei carichi a ruolo. A differenza degli altri “Sostegni” contenuti nel D.L. 41/2021, l’annullamento di questi debiti riguarda non solo i soggetti che hanno subito una contrazione della propria attività lavorativa per effetto delle norme anti-Covid ma, potenzialmente, la generalità dei contribuenti.
Vediamo in dettaglio le caratteristiche della nuova sanatoria.
Soggetti beneficiari: L’agevolazione opera in favore delle persone fisiche che hanno conseguito nel periodo di imposta 2019 un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 Euro e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 Euro.
Di fatto, quindi, la formulazione è pressoché identica. Unica distinzione è data dal riferimento, per le persone fisiche, al periodo d’imposta 2019 e per gli altri soggetti a quello in corso al 31 dicembre 2019. Identica, invece, la soglia di reddito da non superare fissata a 30.000 Euro.
Carichi annullabili: Gli elementi necessari per identificare i carichi che saranno oggetto di annullamento sono i seguenti:
valore del debito pari a 5.000 Eurocomprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni. Il predetto valore va riferito al singolo carico a ruolo e quindi se un contribuente presenta più di un carico a ruolo con le suddette caratteristiche avrà diritto all’annullamento del totale degli stessi, prescindendo dal fatto che la somma di tali carichi superi il tetto di 5.000 Euro;
data di riferimentoper la determinazione del valore del debito che dà diritto all’annullamento (23 marzo 2021 data di entrata in vigore del D.L. n. 41/2021);
affidamento agli Agenti della riscossionedei predetti carichi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010 (in pratica gli stessi carichi che potevano essere annullati in base all’articolo 4 del D.L. 119/2018 ma questa volta con valore portato da 1.000 a 5.000 Euro);
Sonoannullabili anche i debiti aventi le suddette caratteristiche per i quali è statachiesta la rottamazione ai sensi dell’articolo 3, D.L. 119/2018, dell’articolo 16-bis, D.L. 34/2019, e dell’articolo 1, commi da 184 a 198, della L. 145/2018.
Non sono annullabilii debiti riguardanti carichi per:
le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;
crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedi-menti e sentenze penali di condanna;
le risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014;
l’IVA riscossa all’importazione.
Come di consueto, le somme eventualmente già versate resteranno definitivamente acquisite e non potranno essere rimborsate.
Inoltre, viene prevista una sospensione dal 23 marzo 2021, data di entrata in vigore del D.L. 41/2021, fino a data che verrà fissata con il Decreto del MEF di prossima emanazione di tutti i debiti di importo residuo, al 23 marzo2021, fino a 5.000 Euro.
I soggetti interessati sono solo coloro che hanno partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni (23 marzo 2021) il cui volume d’affari 2020 si è ridotto in misura superiore al 30% rispetto al volume d’affari 2019.
(Si fa riferimento al volume d’affari della dichiarazione IVA relativa al periodo d’imposta 2020 confrontando con il medesimo dato relativo al periodo d’imposta 2019).
Per i contribuenti non obbligati alla presentazione della dichiarazione Iva (si pensi, a mero titolo di esempio, ai contribuenti forfettari oppure ai soggetti che effettuano esclusivamente operazioni esenti), la riduzione del 30% deve essere calcolata prendendo a riferimento i ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni dei redditi trasmesse.
Oggetto della definizione: Gli atti definibili sono i c.d. avvisi bonari, le comunicazioni di irregolarità derivanti da controlli automatici (art. 36-bis, D.P.R. n. 600/1973 e art. 54-bis D.P.R. n. 633/1972) elaborati entro:
il 31 dicembre 2020, non inviati per effetto della sospensione ex art. 157 D.L. n. 34/2020 e relativi alle dichiarazioni per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017;
il 31 dicembre 2021 e relativi alle dichiarazioni per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018;
Non sono definibili gli avvisi bonari derivanti da controlli formali ex art. 36-ter, D.P.R. n. 600/1973.
Ai sensi del comma 3 dell’articolo 5 del Decreto Sostegni, una volta effettuata la verifica dei presupposti, la proposta di definizione agevolata verrà inviata dall’Amministrazione finanziaria ai contribuenti tramite pec o raccomandata con avviso di ricevimento.
La comunicazione di irregolarità inviata dall’agenzia delle entrate comprenderà la proposta di definizione con l’indicazione di quanto pagare, a titolo di imposte, contributi previdenziali e interessi.
Aderendo a tale forma di definizione non saranno dovute le sanzioni e le somme aggiuntive
Il termine per aderire alla sanatoria è pari a 30 giorni dalla data di ricevimento della proposta. Il pagamento del dovuto potrà essere effettuato anche attraverso una rateizzazione da 8 a 20 rate trimestrali di pari importo a seconda che esse siano o meno inferiori a 5.000 Euro (art. 3-bis, D.Lgs. n. 462/1997). In caso di mancato tempestivo pagamento, anche parziale, delle somme dovute, la definizione non produrrà effetti e si applicheranno le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione. Gli importi già versati non potranno essere chiesti a rimborso né utilizzati in compensazione per il pagamento del debito residuo.
Considerati i tempi occorrenti per l’elaborazione delle comunicazioni di irregolarità e la gestione delle proposte di definizione, viene prorogato di un anno, relativamente alle dichiarazioni presentate nel 2019, il termine di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento, ordinariamente fissato per il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (articolo 25, comma 1, lettera a), Dpr n. 602/1973).
Sospensione delle attività dell’agente dalla riscossione
Decreto Sostegni: ripresa della riscossione dal 31 maggio 2021
L’art. 4 cc. 9–12, il DL 41/2021 ha previsto lo spostamento al 30 aprile 2021 del termine “finale” di sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione. Tuttavia con comunicato stampa n. 88 del 30 aprile, il MEF ha comunicato che è in corso di definizione il provvedimento che sposta al 31 maggio 2021 tale termine di sospensione. Pertanto fino a tale data, l’Agente della riscossione non potrà notificare nuove cartelle, avvisi di addebito INPS nè avvisi di accertamento.
Fino alla stessa data, l’Agenzia delle entrate-Riscossione non attiverà alcuna nuova procedura cautelare quale fermo amministrativo o ipoteca o procedure esecutiva.
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione senza possibilità di rateazione.
Per rendere meno traumatica la ripresa dei versamenti, il D.L. 34/2020, decreto Rilancio, ha innalzato da 5 a 10 il numero massimo delle rate, anche non consecutive, che comportano la decadenza del piano di rateizzazione in caso di mancato pagamento. Inoltre, il D.L. 137/2020, “Decreto Ristori” ha esteso tale agevolazione a tutti i piani di rateizzazione che verranno concessi a fronte di istanze presentate fino al 31 dicembre 2021.
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