ROTTAMAZIONE EQUITALIAEntro il 31 marzo 2017 è possibile  “rottamare le cartelle” affidate all’Agente di riscossione dal 2000 al 2016, eliminando gli interessi di mora e delle sanzioni. Non rientrano nella rottamazione i tributi, le imposte e i contributi, gli interessi di dilazione, le spese di notifica e l’aggio di riscossione. Per il perfezionamento della rottamazione, i contribuenti dovranno saldare interamente il tributo e gli oneri accessori (aggio, interessi di dilazione, ..) in un’unica soluzione o dilazionando in cinque rate.

 Contribuenti interessati

La possibilità di aderire alla “rottamazione” è estesa a tutti i contribuenti per i ruoli affidati ad Equitalia nel periodo compreso tra gennaio 2000 e dicembre 2016. La possibilità di adesione è estesa anche ai debitori che abbiano chiesto una rateazione di pagamento a condizione che abbiano versato le rate dovute dal 1° ottobre 2016 al 31 dicembre 2016. In questo caso le somme da versare tengono conto degli importi già versati a titolo di interessi e capitale, nonché aggio e rimborso spese. La rottamazione delle cartelle è concessa anche per i debiti in contenzioso, previa rinuncia espressa al processo tributario.

Cartelle interessate

 La rottamazione delle cartelle esattoriali riguarderà solamente le sanzioni e gli interessi di mora sui seguenti debiti: IRPEF, IRAP, IRES, IVA, IMU, TASI, contributi previdenziali, contributi INAIL. Restano esclusi dall’agevolazione:

– risorse comunitarie come dazi e accise;

– iva all’importazione;

– somme percepite per aiuti di Stato;

 – multe, ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali;

– le sanzioni pecuniarie di natura penale e quelle per violazione del Codice della Strada (per queste saranno abbattuti solo gli interessi di mora).

 Modalità di adesione

 Per ottenere l’agevolazione, il contribuente deve manifestare la propria volontà di adesione all’Agente della Riscossione presentando la domanda entro il 31 marzo 2017, mediante l’apposito modello DA1. In caso di accoglimento verrà fornito al contribuente un prospetto riepilogativo delle somme da versare con i relativi bollettini di pagamento. In seguito alla presentazione della dichiarazione di adesione le azioni esecutive e/o cautelari dell’Agente di riscossione con riferimento ai carichi iscritti a ruolo ed oggetto della definizione stessa, saranno sospese.

Modalità di pagamento

 Una volta accolta la richiesta da parte dell’Agente della riscossione, il contribuente potrà pagare in un’unica soluzione entro il 31.07.2017 oppure  avvalersi del pagamento dilazionato fino ad un massimo di 5 rate, come riepilogato in tabella:

RATA IMPORTO DOVUTO SCADENZA
1 RATA 1/3 del 70% del dovuto Entro il 31 luglio 2017
2 RATA 1/3 del 70% del dovuto Entro il 30 settembre 2017
3 RATA 1/3 del 70% del dovuto Entro il 30 novembre 2017
4 RATA 15%  del dovuto Entro il 30 aprile 2018
5 RATA 15%  del dovuto Entro il 30 settembre 2018

Per qualsiasi chiarimento in merito potete contattare la Nostra struttura al seguente numero 0961.777029 o scrivere a miapscrl@tiscali.it. 

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