Con l’inizio del nuovo anno è tempo di pensare a quali sono gli adempimenti del mese di Gennaio che interesseranno intermediari e contribuenti.  A caratterizzare il mese di gennaio è l’invio dei dati al sistema tessera tessera sanitaria, adempimento necessario per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata 2018. La scadenza per l’invio dei dati al sistema TS è fissata al 31 gennaio 2018, ma non si tratta dell’unico adempimento del mese.

Tra le scadenze fiscali di gennaio 2018 vi sono gli adempimenti periodici Iva, Irpef e Inps e l’invio del modello Intrastat sia per i contribuenti con obbligo mensile che trimestrale.

Si ricorda inoltre che è fissata al 29 gennaio 2018 la scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi 2018 tardiva e del modello Irap pagando le sanzioni ridotte con ravvedimento operoso.

ADEMPIMENTI PERIODICI INPS, IRPEF E IVA: SCADENZA 16 GENNAIO 2018

Il calendario delle scadenze fiscali del mese di gennaio 2018 si apre con gli adempimenti periodici Iva, Irpef e Inps.

I titolari di partita Iva dovranno effettuare entro martedì 16 gennaio i seguenti versamenti:

  • Irpef: versamento ritenute alla fonte operate dai sostituti d’imposta a titolo di acconto su redditi da lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel mese di dicembre 2017 e delle addizionali comunali e regionali. Lo stesso adempimento riguarda anche il versamento delle ritenute relative a redditi da lavoro autonomo e alle provvigioni per rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza corrisposti nel mese precedente.
    Come di consueto il versamento dovrà essere effettuato utilizzando il codice tributo 1040 del modello F24 con periodo di competenza 12/2017.
  • Inps: con lo stesso modelo F24 utilizzato per il versamento Irpef sarà possibile pagare i contributi Inps a carico del datore di lavoro sulle retribuzioni relative al mese di novembre 2017.
  • Iva: entro la scadenza del 16 gennaio 2018 i contribuenti con obbligo di liquidazione mensile dovranno effettuare il versamento Iva di competenza del mese di dicembre 2017. L’adempimento dovrà essere effettuato con modello F24 e con codice tributo 6012 nella sezione erario.

MODELLO INTRASTAT MENSILI E TRIMESTRALI: DOPPIA SCADENZA 25 GENNAIO 2018

La scadenza per l’invio del modello Instrastat del 25 gennaio 2018 si sdoppia e riguarderà questo mese sia i contribuenti mensili che trimestrali, in relazione alle cessione e\o prestazioni di servizi intra UE effettuati nei mesi di riferimento.

Nel dettaglio, l’invio degli elenchi riepilogativi Intrastat riguarda:

  • contribuenti con obbligo mensile per operazioni intracomunitarie effettuate nel mese di dicembre 2017;
  • contribuenti con obbligo trimestrale per operazioni intracomunitarie effettuate nel quarto trimestre 2017.

Si ricorda che l’obbligo di invio del modello Intrastat è mensile per gli operatori che effettuano operazioni di cessioni o acquisti di importo superiore a 50.000 euro a trimestre, mentre l’invio è trimestrale per i contribuenti titolari di partita Iva che non superano l’importo di 50.000 euro a trimestre.

MODELLO REDDITI E IRAP 2017: INVIO TARDIVO ENTRO IL 29 GENNAIO 2018

I contribuenti che non hanno presentato il modello Redditi e Irap 2017 entro la scadenza del 31 ottobre 2017 hanno tempo fino al 29 gennaio 2018 per presentare dichiarazione tardiva.

Per chi effettuerà l’invio della dichiarazione dei redditi tardiva è prevista l’applicazione della sanzione minima di 250 euro, sanabile con ravvedimento operoso. L’importo dovuto con ravvedimento entro 90 giorni sarà pari alla sanzione ridotta ad 1/10 di quella ordinaria, pari quindi a 25 euro.

Nel caso di mancato ravvedimento entro la scadenza del 29 gennaio 2018 la dichiarazione dei redditi modello Redditi e Irap 2017 sarà considerata omessa.

SISTEMA TESSERA SANITARIA: INVIO DATI ENTRO IL 31 GENNAIO 2018

Al fine della messa a punto del modello 730 precompilato e del modello Redditi 2018 gli operatori sanitari dovranno inviare i dati del sistema TS entro il 31 gennaio 2018.

A seguito della pubblicazione del decreto MEF 01/09/2016, sono tenuti all’invio dei dati al sistema tessera sanitaria entro il 31 del mese di gennaio successivo a quello di riferimento i seguenti operatori sanitari:

  • aziende sanitarie locali (ASL);
  • aziende ospedaliere;
  • istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
  • policlinici universitari;
  • presidi di specialistica ambulatoriale;
  • esercizi commerciali abilitati all’attività di distribuzione al pubblico di farmaci, in possesso del codice identificativo univoco previsto dal DM 15/07/2004 (cd. “parafarmacie”);
  • iscritti agli Albi professionali degli psicologi (L. n. 56/89);
  • iscritti agli Albi professionali degli infermieri (DM n. 739/94);
  • iscritti agli Albi professionali delle ostetriche/i (DM n. 740/94);
  • iscritti agli Albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica (DM n. 746/94)
  • esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico, che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della Salute di cui agli artt. 11 c. 7 e 13 DLgs. n. 46/97;
  • iscritti agli Albi professionali dei veterinari, in relazione ai dati delle spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche e riguardanti le tipologie di animali individuate dal DM 289/2001 (animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva);
  • delle strutture “autorizzate” all’erogazione dei servizi sanitari (cioè nei cui confronti la regione ha emanato l’apposito provvedimento in seguito alla verifica della sussistenza dei requisiti minimi per operare in tale ambito) ancorché non accreditate con il SSN (cioè nei cui confronti la Regione non ha ritenuto convenzionarsi con apposito provvedimento al fine di esternalizzare parte dei servizi che deve garantire al pubblico).

I dati da trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria sono quelli relativi a ricevute di pagamento, scontrini fiscali ed eventuali rimborsi relativi alle spese sanitarie sostenute da ciascun assistito, come indicato dal DM 31/7/2015.

 

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